Art. 27

Pratiche enologiche e restrizioni

In vigore dal 29 apr 2008
Pratiche enologiche e restrizioni 1.   Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti nell’allegato V o stabilite in conformità degli . Il disposto del primo comma non si applica: a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati; b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve. 2.   Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. 3.   I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VI. 4.   È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato VI.
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Pratiche enologiche e restrizioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo