Art. 27
Pratiche enologiche e restrizioni
In vigore dal 29 apr 2008
Pratiche enologiche e restrizioni
1. Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti nell’allegato V o stabilite in conformità degli .
Il disposto del primo comma non si applica:
a)
ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;
b)
al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.
3. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VI.
4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato VI.
Storico versioni
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