Art. 28
Regole più rigorose decise dagli Stati membri
In vigore dal 29 apr 2008
Regole più rigorose decise dagli Stati membri
Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.
Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
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