Art. 28 · Regole più rigorose decise dagli Stati membri

Art. 28

Regole più rigorose decise dagli Stati membri

In vigore dal 29 apr 2008
Regole più rigorose decise dagli Stati membri Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi. Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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