Art. 30 · Criteri per l’autorizzazione

Art. 30

Criteri per l’autorizzazione

In vigore dal 29 apr 2008
Criteri per l’autorizzazione Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione: a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate; b) tiene conto della protezione della salute umana; c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi; d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione; e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente; f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati V e VI.
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