Art. 34
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i)
la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
ii)
le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii)
la sua produzione avviene in detta zona geografica;
iv)
è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
b)
«indicazione geografica» l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all’, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i)
possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
ii)
le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iii)
la sua produzione avviene in detta zona geografica;
iv)
è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
a)
designano un vino;
b)
si riferiscono a un nome geografico;
c)
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv);
d)
sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nel presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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