Art. 43

Motivi di rigetto della protezione

In vigore dal 29 apr 2008
Motivi di rigetto della protezione 1.   I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Ai fini del presente capo, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo; b) delle pertinenti disposizioni legislative nazionali o comunitarie. 2.   Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
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Motivi di rigetto della protezione (Art. 43 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo