Art. 44

Relazione con i marchi commerciali

In vigore dal 29 apr 2008
Relazione con i marchi commerciali 1.   Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (19) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (20). In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.
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Relazione con i marchi commerciali (Art. 44 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo