Art. 51
Denominazioni di vini protette preesistenti
In vigore dal 29 apr 2008
Denominazioni di vini protette preesistenti
1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’ del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’ del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:
a)
i fascicoli tecnici di cui all’, paragrafo 1;
b)
le decisioni nazionali di approvazione.
3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’.
4. L’ non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, ed entro il 31 dicembre 2014, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’.
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