Art. 57
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
b)
«presentazione»: qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:479:oj#art-57