Art. 57

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono; b) «presentazione»: qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
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Definizioni (Art. 57 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo