Art. 23
Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale
In vigore dal 29 apr 2008
Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale
1. A partire dall’esercizio finanziario 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
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2009: 40,5 Mio EUR,
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2010: 80,9 Mio EUR,
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a partire dal 2011: 121,4 Mio EUR.
3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato III.
Gli Stati membri in corrispondenza dei quali non è indicato alcun importo nell’attuale tabella dell’allegato III a motivo dell’esiguità dell’importo altrimenti ottenuto applicando la chiave di ripartizione volta a stabilire gli importi per l’allegato III (meno di 2,5 Mio EUR da trasferire nel 2009) possono decidere di trasferire, del tutto o in parte, nell’allegato III gli importi ora figuranti nell’allegato II per destinarli ai loro programmi di sviluppo rurale. In tal caso, gli Stati membri in questione informano la Commissione del trasferimento entro il 30 giugno 2008 e la Commissione modifica di conseguenza il paragrafo 2 e gli allegati II e III.
Storico versioni
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