Art. 19

Uso di mosto di uve concentrato

In vigore dal 29 apr 2008
Uso di mosto di uve concentrato 1.   Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato V. 2.   L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento. 3.   I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
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Uso di mosto di uve concentrato (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo