Art. 18
Distillazione di crisi
In vigore dal 29 apr 2008
Distillazione di crisi
1. Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
4. La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato II per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:
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20 % nel 2009,
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15 % nel 2010,
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10 % nel 2011,
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5 % nel 2012.
5. Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):
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5 % nella campagna viticola 2010,
—
10 % nella campagna viticola 2011,
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15 % nella campagna viticola 2012.
Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l'operazione prima che tali risorse siano rese disponibili.
Storico versioni
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