Art. 16

Distillazione dei sottoprodotti

In vigore dal 29 apr 2008
Distillazione dei sottoprodotti 1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato VI, sezione D. L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto. 2.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1. 3.   L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo