Art. 16
Distillazione dei sottoprodotti
In vigore dal 29 apr 2008
Distillazione dei sottoprodotti
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato VI, sezione D.
L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
Storico versioni
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