Art. 14
Assicurazione del raccolto
In vigore dal 29 apr 2008
Assicurazione del raccolto
1. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.
2. Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:
a)
all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
b)
al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i)
delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
ii)
delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
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