Art. 15

Investimenti

In vigore dal 29 apr 2008
Investimenti 1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato IV; b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato IV. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006, del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (16) e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l’, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4.   Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario: a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza; c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (17); d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006. 5.   L’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1.
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