Art. 72
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
In vigore dal 23 apr 2008
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
1. Gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione, corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell’.
Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all’. Fatto salvo l’, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.
2. Se il debitore fruisce di un’agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale nei casi seguenti:
a)
quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’;
b)
quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
c)
quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ e ci si trova in presenza di più debitori,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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