Art. 24
Sospensione dell’applicazione
In vigore dal 23 apr 2008
Sospensione dell’applicazione
1. La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.
3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del primo comma del presente paragrafo.
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