Art. 26
Collaborazione fra autorità
In vigore dal 23 apr 2008
Collaborazione fra autorità
1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.
2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria.
Storico versioni
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