Art. 27

Controllo a posteriori

In vigore dal 23 apr 2008
Controllo a posteriori Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità. Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
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Controllo a posteriori (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo