Art. 28
Voli e traversate marittime intracomunitari
In vigore dal 23 apr 2008
Voli e traversate marittime intracomunitari
1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.
2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
a)
dei controlli di sicurezza;
b)
dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni.
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, adotta misure per l’applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:
a)
ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:
i)
prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario;
ii)
prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario;
iii)
utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario;
iv)
sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d’affari;
b)
ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:
i)
che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario;
ii)
che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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