Art. 28

Voli e traversate marittime intracomunitari

In vigore dal 23 apr 2008
Voli e traversate marittime intracomunitari 1.   Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale. 2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio: a) dei controlli di sicurezza; b) dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni. 3.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, adotta misure per l’applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano: a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che: i) prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario; ii) prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario; iii) utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario; iv) sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d’affari; b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati: i) che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario; ii) che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.
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Voli e traversate marittime intracomunitari (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo