Art. 184

Comitato

In vigore dal 23 apr 2008
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’ della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-184

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato (Art. 184 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo