Art. 8
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
In vigore dal 23 apr 2008
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un’attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.
2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.
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