Art. 6

Protezione dei dati

In vigore dal 23 apr 2008
Protezione dei dati 1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l’effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d’ufficio. Eccetto quanto stabilito nell’, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite. Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari. 2.   I dati riservati possono essere comunicati alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati. 3.   La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
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Protezione dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo