Art. 4

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2008
Definizioni Ai fini del codice, si intende per: 1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali; 2) «normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue: a) il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione; b) la tariffa doganale comune; c) la normativa relativa alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali; d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità; 3) «controlli doganali»: atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di uso finale; 4) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire; 5) «operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale; 6) «rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale; 7) «rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all’entrata, all’uscita, al transito, al trasferimento o all’uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti: a) impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali; b) compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri; c) costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori; 8) «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; 9) «dichiarazione sommaria» (dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l’atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale della Comunità o devono uscirne; 10) «dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare; 11) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta; 12) «regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione; 13) «obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore; 14) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale; 15) «dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci; 16) «dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci; 17) «posizione doganale»: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria; 18) «merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità. Le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell’, paragrafo 2, lettera c); b) merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b); 19) «merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di merci comunitarie; 20) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali; 21) «svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate; 22) «vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l’osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti; 23) «rimborso»: la restituzione di qualsiasi dazio all’importazione o all’esportazione che si stato pagato; 24) «sgravio»: esonero dall’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione che non sono stati pagati; 25) «prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento; 26) «persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»: a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità; b) se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità; 27) «presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; 28) «titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico; 29) «titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale; 30) «misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell’ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi internazionali di merci; 31) «operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti: a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci; b) la trasformazione di merci; c) la distruzione di merci; d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; e) l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione); 32) «tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; 33) «messaggio»: comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.
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Definizioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo