Art. 7
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
In vigore dal 23 apr 2008
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell’ambito di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell’operatore economico.
2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.
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