Art. 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

In vigore dal 23 apr 2008
Fornitura di informazioni alle autorità doganali 1.   Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli. 2.   La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità dei documenti presentati o resi disponibili; c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma. Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo