Art. 9
Fornitura di informazioni alle autorità doganali
In vigore dal 23 apr 2008
Fornitura di informazioni alle autorità doganali
1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.
2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:
a)
l’esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;
b)
l’autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;
c)
se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.
Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.
Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.
Storico versioni
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