Art. 11
Rappresentante doganale
In vigore dal 23 apr 2008
Rappresentante doganale
1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.
Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale della Comunità.
2. Gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:
a)
le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all’obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma;
b)
le condizioni alle quali può essere conferita e provata l’abilitazione di cui al paragrafo 2;
c)
qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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