Art. 12

Potere di rappresentanza

In vigore dal 23 apr 2008
Potere di rappresentanza 1.   Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto. 2.   Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Potere di rappresentanza (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo