Art. 10

Sistemi elettronici

In vigore dal 23 apr 2008
Sistemi elettronici 1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l’aggiornamento comune di dati per quanto riguarda in particolare: a) gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall’espletamento delle formalità doganali; b) le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato; c) le domande e decisioni speciali accordate a norma dell’; d) la gestione comune del rischio di cui all’. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue: a) la forma e il contenuto standard dei dati da registrare; b) l’aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri; c) le norme relative all’accesso a tali dati da parte: i) degli operatori economici, ii) delle altre autorità competenti, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Sistemi elettronici (Art. 10 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo