Art. 20
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
In vigore dal 23 apr 2008
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
1. Le autorità doganali emettono, su richiesta formale, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito denominate «decisioni ITV» o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine, di seguito denominate «decisioni IVO».
Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a)
qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;
b)
qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.
2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci.
Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.
Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
4. Per l’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:
a)
nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
b)
nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.
5. In deroga all’, paragrafo 6, e all’, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
6. Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell’, paragrafo 6, e dell’.
Esse non possono essere modificate.
7. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
8. Fatto salvo l’, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:
a)
le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;
b)
le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità;
c)
le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un’informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
9. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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