Art. 18
Annullamento di decisioni favorevoli
In vigore dal 23 apr 2008
Annullamento di decisioni favorevoli
1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a)
la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
b)
il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
c)
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2. L’annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.
3. Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell’annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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