Art. 19
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
In vigore dal 23 apr 2008
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione.
2. Salvo se diversamente specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.
3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.
4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l’, paragrafo 3.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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