Art. 21
Applicazione di sanzioni
In vigore dal 23 apr 2008
Applicazione di sanzioni
1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:
a)
un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;
b)
revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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