Art. 17
Validità delle decisioni a livello comunitario
In vigore dal 23 apr 2008
Validità delle decisioni a livello comunitario
Salvo se diversamente richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale della Comunità.
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