Art. 15

Misure di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione 1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati: a) la concessione dello status di operatore economico autorizzato; b) i casi in cui effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato; c) la concessione delle autorizzazioni per l’uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati; d) l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra; e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza; f) la consultazione e l’informazione con le altre autorità doganali; g) le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato; h) le condizioni secondo le quali si può derogare all’obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti: a) le norme adottate ai sensi dell’, paragrafo 3; b) l’intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale; c) standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; d) il possesso, da parte dell’operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.
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Misure di attuazione (Art. 15 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo