Art. 25

Controlli doganali

In vigore dal 23 apr 2008
Controlli doganali 1.   Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell’esistenza e autenticità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. 2.   I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l’altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono: a) un quadro comune in materia di gestione del rischio; b) criteri comuni e settori di controllo prioritari; c) le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.
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Controlli doganali (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo