Art. 25
Controlli doganali
In vigore dal 23 apr 2008
Controlli doganali
1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.
Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell’esistenza e autenticità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.
2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.
Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l’altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.
I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:
a)
un quadro comune in materia di gestione del rischio;
b)
criteri comuni e settori di controllo prioritari;
c)
le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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