Art. 13

Domanda e autorizzazione

In vigore dal 23 apr 2008
Domanda e autorizzazione 1.   L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli può richiedere lo status di operatore economico autorizzato. Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante. 2.   Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza». Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza. I due tipi di autorizzazione sono cumulabili. 3.   Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli , dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali. 4.   Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore ad avvalersi di detta semplificazione. 5.   Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell’, paragrafo 1, lettera g). 6.   L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.
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