Art. 16

Disposizioni generali

In vigore dal 23 apr 2008
Disposizioni generali 1.   Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. 2.   Salvo se altrimenti disposto dalla normativa doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Tuttavia, se si trovano nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta. 3.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall’, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data. 4.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all’. 5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue: a) i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni; b) il termine di cui al paragrafo 4, primo comma, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 6.   Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. 7.   Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale come previsto nell’, paragrafo 3.
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