Art. 67
Notifica dell’obbligazione doganale
In vigore dal 23 apr 2008
Notifica dell’obbligazione doganale
1. L’obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’.
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
a)
in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;
b)
l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell’;
c)
la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
d)
le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.
2. Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell’obbligazione doganale.
3. Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, l’obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti.
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