Art. 55
Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale
In vigore dal 23 apr 2008
Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale
1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all’, paragrafo 3.
In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.
Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.
2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.
4. Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’ o dell’, in un altro Stato membro e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.
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