Art. 69

Contabilizzazione

In vigore dal 23 apr 2008
Contabilizzazione 1.   Le autorità doganali di cui all’ contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo. Il primo comma non si applica nei casi di cui all’, paragrafo 1, secondo comma. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore. 2.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
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Contabilizzazione (Art. 69 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo