Art. 70
Termine per la contabilizzazione
In vigore dal 23 apr 2008
Termine per la contabilizzazione
1. Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.
Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione.
Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione.
4. Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all’importo dovuto.
5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.
Storico versioni
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