Art. 68

Prescrizione dell’obbligazione doganale

In vigore dal 23 apr 2008
Prescrizione dell’obbligazione doganale 1.   Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. 2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni. 3.   Quando viene presentato un ricorso a norma dell’, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento. 4.   Quando l’obbligo di adempimento dell’obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell’, paragrafo 5, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
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Prescrizione dell’obbligazione doganale (Art. 68 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo