Art. 66
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
In vigore dal 23 apr 2008
Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione
1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’ determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.
2. Fatto salvo l’, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione determinato dal dichiarante.
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