Art. 65

Svincolo della garanzia

In vigore dal 23 apr 2008
Svincolo della garanzia 1.   Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere. 2.   Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi. 3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
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Svincolo della garanzia (Art. 65 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo