Art. 64

Garanzia complementare o sostitutiva

In vigore dal 23 apr 2008
Garanzia complementare o sostitutiva Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all’, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.
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