Art. 62

Garanzia globale

In vigore dal 23 apr 2008
Garanzia globale 1.   L’autorizzazione di cui all’, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale della Comunità; b) dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali; c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi. 2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri: a) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; b) comprovata solvibilità. 3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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Garanzia globale (Art. 62 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo