Art. 62
Garanzia globale
In vigore dal 23 apr 2008
Garanzia globale
1. L’autorizzazione di cui all’, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
sono stabilite nel territorio doganale della Comunità;
b)
dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;
c)
si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.
2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri:
a)
un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
b)
comprovata solvibilità.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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