Art. 61

Fideiussore

In vigore dal 23 apr 2008
Fideiussore 1.   Il fideiussore di cui all’, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo le vigenti disposizioni comunitarie. 2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. 3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l’effettivo pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo