Art. 59

Costituzione di una garanzia

In vigore dal 23 apr 2008
Costituzione di una garanzia 1.   La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; b) impegno assunto da un fideiussore; c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.
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Costituzione di una garanzia (Art. 59 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo