Art. 58

Garanzia facoltativa

In vigore dal 23 apr 2008
Garanzia facoltativa Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l’importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all’. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Garanzia facoltativa (Art. 58 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo